Modello contratto di locazione ad uso diverso da abitativo (uso ufficio o commerciale).
Cos’è il contratto di Locazione ad Uso Diverso da Abitativo?
Si tratta del contratto con il quale una parte – il locatore – concede in locazione ad un’altra – il conduttore – la possibilità di usare un immobile a scopo diverso da abitativo. In particolare questa tipologia di contratto riguarda tutti gli usi consentiti alla parte conduttrice a scopo professionale, industriale, commerciale o artigianale. Sia la parte locatrice che la parte conduttrice possono essere un insieme di soggetti fisici o persone giuridiche. Il soggetto locatore deve garantire la prestazione, ovvero la possibilità, da parte del conduttore, di poter usufruire del bene e il conduttore deve usufruire dell’immobile al solo scopo abitativo. La validità, ovvero l’opponibilità dello stesso, è subordinata alla sua registrazione.
Il contratto di locazione ad uso diverso abitativo riguarda tutti i contratti aventi per oggetto immobili adibiti all’esercizio abituale e professionale di qualsiasi attività di lavoro autonomo, industriale, commerciale e artigianale. Possono essere locati, ad uso diverso da abitativo tutte le categorie catastali, compresi gli immobili in categoria “A”.
Ha una durata minima di 6 anni ed è previsto un rinnovo “automatico” di ulteriori 6 anni. La durata della prima parte del contratto può anche essere determinata dalle parti per un periodo maggiore, purché non superiore a 9 anni, in questo caso è necessario che il contratto venga firmato davanti ad un pubblico ufficiale (ad esempio un Notaio). La durata della locazione non può essere inferiore a nove anni se l’immobile, anche se ammobiliato, è adibito ad attività alberghiere o ricettive.
In caso di cessazione del rapporto di locazione, che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore, il conduttore ha diritto, ad una indennità pari a 18 mensilità dell’ultimo canone corrisposto; per le attività alberghiere l’indennità è pari a 21 mensilità. Questo vale solo per le attività non professionali.
Il contratto di locazione può essere stipulato per un periodo più breve qualora l’attività esercitata o da esercitare nell’immobile abbia, per sua natura, carattere transitorio come, ad esempio, un temporary store o un comitato elettorale.
La normativa di riferimento per i contratti di locazione ad uso abitativo è la legge numero 392 del 27 luglio1978.
Non è mai applicabile, per questo tipo di contratto, il regime fiscale della “cedolare secca”.
Il contratto di locazione deve contenere, obbligatoriamente:
- l’anagrafica completa delle parti che lo hanno sottoscritto (nome, cognome data e luogo di nascita e codice fiscale. Se si tratta di persone giuridiche vanno indicati anche gli estremi del legale rappresentante che ha firmato il contratto,
- Il comune e l’indirizzo dell’immobile,
- l’esatta descrizione dell’immobile con particolare riferimento ai dati catastali (foglio, particella, eventuale subalterno, rendita catastale e categoria),
- la durata del contratto, indicando la data di inizio e fine dello stesso,
- l’importo del canone e le sue modalità di pagamento,
- la data di stipula,
- se il locatore è soggetto giuridico va indicata la soggettività IVA del canone (art. 10 D.P.R. 633/1972)
- una dichiarazione con la quale il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, sull’attestazione della prestazione energetica dell’edificio (APE). La copia dell’APE non va obbligatoriamente allegata se la locazione riguarda singole unità immobiliari. (DL 145/2013).
- Se ci sono garanti va inserita l’anagrafica completa degli stessi, che firmeranno il contratto, e va indicato l’importo della garanzia. Nel caso non venga indicato verrà considerato l’importo complessivo del canone per l’intera durata del contratto.
Di cosa avrai bisogno per registrare il contratto di locazione?
Sei in mani esperte
Ti ricordiamo che: «I contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati» (Articolo 1, comma 346, della legge 311/2004, Finanziaria 2005).
L’unico caso in cui non c’è l’obbligo di registrazione è relativo ai contratti che non superano i 30 giorni complessivi nell’anno
Per i contratti di locazione a canone concordato, riguardanti immobili che si trovano in uno dei Comuni “ad elevata tensione abitativa”, è prevista una riduzione del 30% della base imponibile sulla quale calcolare l’imposta di registro. Il versamento per la prima annualità non può essere inferiore a 67 euro.
Sul deposito cauzionale versato dall’inquilino non è dovuta l’imposta di registro.
Se però il deposito è pagato da un terzo estraneo al rapporto di locazione, o è presente una fideiussione sul contratto, va versata l’imposta nella misura dello 0,50% sull’importo della granzia con un minimo di euro 200,00.
L’imposta di bollo è pari a 16 euro ogni 4 facciate scritte del contratto e, comunque, ogni 100 righe.
Attenzione, l’operatore di back office non entra mai nel merito dei contenuti civilistici del contratto di locazione, ma si limita a verificare la correttezza dei dati contenuti nel contratto al fine di evitare, o comunque limitare, errori che possano comportare l’erogazione di sanzioni. Qualora la sanzione dipenda da errori di tipo civilistico, le spese per coprire la sanzione non sono coperte da noi, ma dovrai essere tu a pagarle.
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