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Ottima esperienza, mi ha salvato, ne avrò necessità in futuro, mi rivolgerò a loro sicuramente
Sei in mani esperte
Ti ricordiamo che: «I contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati» (Articolo 1, comma 346, della legge 311/2004, Finanziaria 2005).
L’unico caso in cui non c’è l’obbligo di registrazione è relativo ai contratti che non superano i 30 giorni complessivi nell’anno
Per i contratti di locazione a canone concordato, riguardanti immobili che si trovano in uno dei Comuni “ad elevata tensione abitativa”, è prevista una riduzione del 30% della base imponibile sulla quale calcolare l’imposta di registro. Il versamento per la prima annualità non può essere inferiore a 67 euro.
Sul deposito cauzionale versato dall’inquilino non è dovuta l’imposta di registro.
Se però il deposito è pagato da un terzo estraneo al rapporto di locazione, o è presente una fideiussione sul contratto, va versata l’imposta nella misura dello 0,50% sull’importo della granzia con un minimo di euro 200,00.
L’imposta di bollo è pari a 16 euro ogni 4 facciate scritte del contratto e, comunque, ogni 100 righe.
Attenzione, l’operatore di back office non entra mai nel merito dei contenuti civilistici del contratto di locazione, ma si limita a verificare la correttezza dei dati contenuti nel contratto al fine di evitare, o comunque limitare, errori che possano comportare l’erogazione di sanzioni. Qualora la sanzione dipenda da errori di tipo civilistico, le spese per coprire la sanzione non sono coperte da noi, ma dovrai essere tu a pagarle.
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